



Dopo aver chiarito il concetto di separazione patrimoniale (al cui relativo articolo si rimanda) è possibile analizzare brevemente una delle novità introdotte con la L.132/2015. Ci si riferisce nello specifico all’art. 2929-bis c.c. (“Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”) il quale espressamente prevede per il creditore, che sia stato pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione –avente per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri- compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, di procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, qualora sia riuscito a trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
Come specificato nel secondo periodo dello stesso primo comma, la previsione è applicabile anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervenga nell’esecuzione promossa da altri.
Qualora invece il pregiudizio sia derivato da un atto di alienazione, il creditore dovrà proporre l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Di converso, il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile, quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
Prima della novella normativa le donazioni, il trust e la costituzione del fondo patrimoniale, costituivano dei negozi pienamente efficaci, salva la possibilità di ottenere una dichiarazione di inefficacia da parte dei creditori che dalla loro conclusione avessero ricevuto un danno.
Oggi evidentemente lo scenario è completamente cambiato vista la possibilità concessa al creditore –per il solo fatto che ritenga di essere stato pregiudicato- di avviare l’esecuzione forzata prima ancora di avere ottenuto la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto contestato.
La dottrina riconosce in tal senso l’introduzione di una sorta di presunzione di stipulazione dell’atto in frode ai creditori lesiva del diritto di difesa del debitore e del terzo che abbia eventualmente ricevuto il bene.
Limiti sono stati apposti anche ai motivi dell’opposizione potendo questi ultimi consistere soltanto nella contestazione dell’esistenza del pregiudizio e della conoscenza da parte del debitore del medesimo.
In conclusione deve affermarsi che, allo stato attuale della normativa, gli atti di costituzione di un fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, sono da considerarsi come ‘sospesi’ fino al decorso del termine di un anno dalla loro trascrizione.
Dott.ssa Eleonora Di Lullo

